(iii) Il corso della prescrizione è sospeso dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. Quindi, chi non supera i limiti che, a breve, andremo ad elencare https://friendlybookmark.com/story18418462/la-gu%C3%ADa-m%C3%A1s-grande-para-reati-immigrazione-clandestina